Utilizzazione spazi espositivi

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CONDIZIONI GENERALI DEI CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE TEMPORANEA DEGLI SPAZI ESPOSITIVI DI STRUTTURE COMMERCIALI

PREMESSO CHE:

A) che le presenti condizioni generali di contratto si riferiscono alla società Unicoop Tirreno e che per brevità la stessa si indicherà nel prosieguo anche come “UT” o “Unicoop” o “la Concedente”;

B) che per “Espositore” si intende il soggetto cui viene concesso l'utilizzo temporaneo di uno più spazi espositivi all'interno e/o esterno di una o più strutture commerciali di UT o da essa gestite anche in base a rapporti di mandato, ai sensi delle presenti condizioni Generali di Contratto;

C) per Contratto Pubblicitario si intende l'insieme di:

  • le presenti condizioni generali di contratto;
  • la Proposta Irrevocabile di Contratto Particolare di utilizzo formulata dall'espositore redatta esclusivamente  su modulo predisposto da UT e accettata da quest’; OPPURE
  • Contratto concluso con una Mandataria di UT, la cui efficacia resterà sospensivamente condizionata all’approvazione da parte della-Mandante;
  • gli allegati a detti atti, ivi incluso il “mini-progetto” che descrive termini, condizioni e modalità di realizzazione della Promozione e quindi di utilizzo degli Spazi Espositivi.

D) l'Espositore e UT dichiarano:

  • di voler attivamente collaborare tra di loro per il conseguimento degli scopi socio economici perseguiti con il Contratto Pubblicitario;
  • di voler ispirare i propri comportamenti  alla lealtà e di rispettare i principi generali di buna fede e connessi doveri di informazione e comunicazione;

E) l’Espositore  prende e rende atto del fatto che l'osservanza delle norme della Carta dei Valori e del Codice di Condotta, parti integranti del modello organizzativo, gestionale e di controllo ex D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, debbono considerarsi presupposti essenziali nell'ambito di tutte le relazioni instaurate con Unicoop Tirreno; in tale ambito Unicoop Tirreno pretende che non solo il perfezionamento del Contratto Pubblicitario, ma anche il permanere della sua efficacia sia subordinato alla conformità dei comportamenti dell’Espositore alle prescrizioni contenute nei documenti sopra citati.
 

F)  la violazione delle norme della Carta dei Valori e del Codice di Condotta, che l'Espositore dichiara sin d'ora di ben conoscere e di esser stato comunque edotto del fatto che le disposizioni stesse sono pubblicate sul sito www.unicooptirreno.it  potrà costituire grave inadempimento contrattuale che consentirà alla Concedente la risoluzione del Contratto Pubblicitario -ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile - per fatto e colpa dell'Espositore medesimo, fatto salvo il risarcimento dei danni tutti a qualsiasi titolo subiti.

tutto ciò premesso, UT con il presente atto, da allegarsi alla proposta di Contratto Pubblicitario, indica e definisce le proprie

 

CONDIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1.PREMESSE

Le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale  del presente atto.

ARTICOLO 2 . - OGGETTO.

La Concedente, avendone la disponibilità, concede all'Espositore l’utilizzazione temporanea di Spazi Espositivi.

L'area/le aree da utilizzare così come i Punti Vendita di UT o  Centri commerciali al cui interno si trovano sono individuate nel Contratto Pubblicitario e nella /nelle planimetria/e allo stesso allegata.

Il godimento dello Spazio come sopra individuato non include alcun servizio da parte della Concedente e del soggetto che gestisce il Centro Commerciale, né il diritto ad allacciarsi ad alcun impianto di quest'ultimo, eccezion fatta per l’allaccio alla rete elettrica le cui modalità saranno indicate da personale del centro medesimo o da altro soggetto eventualmente indicato dalla stessa Concedente.

In particolare, non include alcun servizio di vigilanza o obbligo di custodia sui beni utilizzati per l'attività espositiva. La Concedente e la società che gestisce il Centro Commerciale non potranno pertanto essere ritenute responsabili per furti e/o danneggiamenti che potessero derivare, per qualsiasi motivo ed a qualunque titolo, alla merce e/o attrezzature esposte dalla Ditta nello spazio espositivo o temporaneamente depositati in altro luogo della galleria commerciale.

L'Espositore è tenuto a custodire lo spazio espositivo per tutta la durata del Contratto Pubblicitario con la migliore diligenza.
Salvo il caso di espressa autorizzazione da parte di UT, ferma l’applicazione dell’articolo 2-bis che segue, lo Spazio Espositivo viene concesso esclusivamente per lo svolgimento dell'attività espositiva e promozionale dei beni e/o servizi indicati nel Contratto Pubblicitario. Sono in ogni caso vietate le attività di vendita o altre forme di cessioni commerciali di beni e/o servizi, l'incasso di acconti o comunque di alcuna somma di denaro in qualsiasi forma, così come la raccolta di firme e la propaganda.

Non potranno essere sollecitate adesioni a contratti da concludersi all'interno del Centro Commerciale e  i visitatori dello stesso non potranno in alcun modo essere indotti ad assumere impegni di alcun tipo.

L'Espositore potrà esporre i prezzi di vendita o i listini dei prodotti esposti solo previa apposizione del cartello 'merce non in vendita' o altri similari, quali 'solo esposizione' ecc...

Qualunque merce esposta, comprese eventuali autovetture, non dovrà essere data in uso, neppure a titolo meramente dimostrativo alla clientela.

L'Espositore prende atto che in caso di lavori di ristrutturazione degli spazi ove si trovano le aree oggetto di concessione, potrà – salvo l'applicazione del successivo art. 10.5 - essere richiesto all'Espositore stesso di trasferire temporaneamente o anche definitivamente la propria attività in altro spazio; in tal caso l'Espositore si obbliga sin da ora ad ottemperare all'invito di UT nei termini dalla stessa indicati senza richiedere alcun rimborso e procedendo al nuovo allestimento a propria esclusiva cura e spese.

ARTICOLO 2-BIS. AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA 

La Concedente concede all’Espositore, la possibilità di vendere, nello spazio concesso con il Contratto Pubblicitario, i prodotti artigianali realizzati in loco o altri prodotti del settore alimentare e non, tipici del territorio e di cui si vuole promuovere la conoscenza e la diffusione.

L’elenco dei prodotti inserito nel modulo è tassativo, nel senso che non sono ammesse deroghe di qualsiasi natura, se non previamente concordate con la Concedente. Ogni violazione comporterà l’immediata interruzione della vendita per la merce non autorizzata, rimanendo in facoltà della Concedente, a proprio insindacabile giudizio, decidere se far cessare immediatamente la promozione, senza che l’Espositore abbia nulla a pretendere a qualsiasi titolo.

In ogni caso, l’Espositore garantisce di essere in possesso di tutte le autorizzazioni, anche sanitarie, le licenze ed i permessi della Pubblica Autorità comunque necessari od opportuni ai fini della attività di vendita, nonché di esser iscritto all’Albo delle Imprese Artigiane. Ogni violazione comporterà l’immediata risoluzione del Contratto Pubblicitario ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile, oltre al risarcimento degli eventuali ed ulteriori danni.

Resta inteso che la concedente resta estranea e l’espositore la manleva, da ogni responsabilità afferente la garanzia dei prodotti venduti, nonché determinata a causa o in occasione della vendita stessa, anche relativamente ai prodotti stessi.

L’Espositore, in caso di vendita, dovrà chiaramente esporre i prezzi di vendita o i listini dei prodotti esposti, previa apposizione di idonea cartellonistica. La presenza di insegne luminose o scritte pubblicitarie dovrà essere conforme alla normativa vigente in materia nonché in regola con il pagamento di eventuali imposte di pubblicità.

Per il resto, si applicano tutte le altre disposizioni delle presenti condizioni generali, in quanto non incompatibili e/o in contrasto con il presente articolo o non espressamente derogate.
 

ARTICOLO 3. - MERCI E/O SERVIZI ESCLUSI E DIVIETO DI ESCLUSIVA

Non potranno essere esposte o pubblicizzate merci per le quali la legge vieti sotto qualsiasi forma la pubblicità o forme promozionali.

Parimenti, la Concedente si riserva l'insindacabile giudizio di vietare, anche durante la esecuzione del Contratto Pubblicitario,  l'esposizione di merci o servizi che:

  • siano già oggetto dell'attività di vendita degli operatori del Centro Commerciale nel quale è ubicato lo spazio;
  • siano contrari ai principi etici cui è ispirato il Gruppo Unicoop Tirreno (a titolo esemplificativo divieto di sfruttamento del lavoro minorile) ovvero in contrasto con le politiche commerciali e di servizio dallo stesso gruppo poste in essere (a titolo meramente esemplificativo, pellicce non ecologiche, prodotti contenenti OGM, articoli non in regola con le prescrizioni CEE, ecc).

Nel caso la Concedente eserciti detta facoltà di divieto, essa risponderà nei confronti di tutti i soggetti potenzialmente pregiudicati da tale legittimo uso del diritto nei limiti del danno emergente subìto in concreto, con esclusivo riferimento perciò ai costi effettivamente sostenuti e documentati dall’Espositore per l’utilizzo degli Spazi Espositivi, in proporzione, se già avviato, alla minor durata dell’utilizzo medesimo. Resta pertanto esclusa qualsiasi responsabilità della Concedente per danni subìti dall’Espositore e/o dai terzi con esso contraenti a qualsiasi altro titolo, sia di lucro cessante, perdita di chance, che di indennità di qualsiasi genere.

Impregiudicata la possibilità di divieto di cui al paragrafo che precede, l'Espositore è reso edotto della circostanza che i medesimi prodotti e/o servizi da lui esposti potrebbero essere posti in vendita nei locali del punto vendita di UT o nel Centro Commerciale da esercenti presenti con i propri esercizi.

La concessione dello Spazio Espositivo deve pertanto intendersi priva del diritto di esclusiva, restando in capo alla Concedente anche la facoltà di concedere nel medesimo periodo altri spazi espositivi all'interno del medesimo Punto Vendita di UT o Centro Commerciale ad operatori che intendono esporre articoli della medesima merceologia.
 

ARTICOLO 4. - ACCESSO AGLI SPAZI ESPOSITIVI

L'Espositore non ha libero accesso allo spazio concessogli in uso, non avendo un autonomo accesso nel Punto Vendita o Centro Commerciale e non essendogli consegnati i codici  di ingresso; egli potrà accedervi solo negli orari di apertura del Punto Vendita di UT o Centro Commerciale e secondo le modalità da concordarsi con il Responsabile del Punto Vendita o Centro Commerciale interessato.

Per ragioni di sicurezza l'accesso allo spazio espositivo potrà essere temporaneamente interdetto all'Espositore, senza che questi possa pretendere alcuna riduzione del corrispettivo o risarcimento ad alcun titolo.

ARTICOLO 5. - ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI ESPOSITIVI.

Lo Spazio Espositivo concesso in utilizzo dovrà essere opportunamente attrezzato ed arredato ad esclusiva cura e spese dell'Espositore il quale si impegna a garantire che l'allestimento sia conforme al progetto già allegato al Contratto Pubblicitario e rispettoso del decoro e confacente all'immagine del Punto Vendita o della galleria commerciale del Centro ove è ubicato, esonerando la Concedente da ogni responsabilità circa i contenuti e le immagini facenti parte della propria attività promozionale.

E' fatto divieto di utilizzare, per tappeti o moquette o similari, adesivi da applicare direttamente sulla pavimentazione della galleria.

L’allestimento dovrà essere effettuato secondo il progetto allegato al Contratto Pubblicitario. L'Espositore si impegna ad osservare eventuali prescrizioni che UT dovesse dettare per garantire la compatibilità dell'allestimento con l'immagine del Punto Vendita o della galleria commerciale del Centro.

Nel caso di installazione di insegne, l'Espositore dovrà ottenere a propria cura e spese le relative autorizzazioni, ove necessarie.

L'allestimento delle esposizioni dovrà essere completato entro l'orario di apertura del giorno di inizio della presente concessione e lo smontaggio dovrà avvenire dopo l’orario di chiusura dell’ultimo giorno. Dette operazioni dovranno in ogni caso essere svolte nel pieno rispetto delle prescrizioni che saranno dettate dalla Direzione del Punto Vendita di UT o del Centro Commerciale, in ossequio alle norme e ai preminenti principi di sicurezza che disciplinano le aree in oggetto.
 

ARTICOLO 6. - MODALITA' DI UTILIZZO DEGLI SPAZI ESPOSTIVI.

L'Espositore si impegna, per tutta la durata del presente accordo, a rispettare ed a far rispettare tutte le norme che regolano il funzionamento del Punto Vendita di UT o del Centro Commerciale in cui opera, che dichiara di conoscere ed accettare.

L'Espositore si impegna altresì al rispetto di tutte le norme di legge che disciplinano lo svolgimento dell'attività prevista nello Spazio Espositivo, nonché tutte le prescrizioni in tema di prevenzione, antinfortunistica, igiene e tutela della sicurezza delle persone, delle cose e dell'ambiente.

L'attività consentita sarà svolta senza arrecare intralcio al libero accesso al Centro Commerciale ed alle attività in esso presenti, senza costituire pericolo per il pubblico e per gli altri operatori.
L'Espositore si impegna a svolgere l'attività espositiva in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione. In particolare si impegna a gestire autonomamente tutti gli aspetti relativi al rapporto di lavoro con i propri dipendenti addetti allo Spazio Espositivo, ad esercitare con pari assoluta autonomia nei confronti degli stessi il potere direttivo e disciplinare, a svolgere il servizio attraverso personale regolarmente assunto con contratto di lavoro e ad adempiere puntualmente, relativamente a tale personale, a tutti gli obblighi previdenziali, assicurativi, retributivi e fiscali. In tali casi solleva e tiene indenne la Concedente da qualsiasi responsabilità derivante da non corretto adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, impegnandosi a farsi carico di ogni danno e/o molestia (anche solo minacciata) che, nel corso dell'esecuzione della presente concessione, potesse derivare alla Concedente, al personale di questa e a terzi, per fatto doloso o colposo dei propri dipendenti.

Per il caso che l'attività non fosse svolta dall'Espositore nel rispetto delle norme e dei principi di cui al presente articolo, o possa comunque comportare intralcio o pericolo per le persone e/o le cose presenti ne Centro o per le attività ivi svolte,  sarà obbligo dell'Espositore dare immediato seguito alle prescrizioni che gli saranno dettate da UT e/o dal Direttore del Centro.

In caso di violazione delle prescrizioni circa le modalità di utilizzo degli spazi espositivi e/o di inottemperanza all'invito di cui sopra è facoltà della Concedente di ritenere risolto il Contratto Pubblicitario per grave inadempimento dell'Espositore, con conseguente obbligo dello stesso di liberare l'area entro le successive 12 (dodici) ore, con le conseguenze di cui al successivo articolo 10.4., fermo in ogni caso l'obbligo di tenere la Concedente indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi in dipendenza del comportamento tenuto dall'Espositore.

L’espositore è il custode esclusivo della propria merce ed in generale dei beni utilizzati per l’allestimento del relativo spazio, senza che alcuna responsabilità mossa essere imputata alla Concedente per la loro perdita e/o danneggiamento per qualsiasi causa dovuto.

L’Espositore avrà l’onere di adempiere con gli eventuali suoi fornitori e/o appaltatori, imprese o lavoratori autonomi, alla cooperazione e coordinamento degli obblighi in materia antinfortunistica con particolare riferimento alla predisposizione, ricorrendone i presupposti, del DUVRI, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, s.m.i., con l’onere di comunicarlo a UT e recepirne le eventuali integrazioni da questa apportate in qualità di titolare del luogo ove si deve svolgere la prestazione.


ARTICOLO 7. - AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE

L'Espositore si impegna ad ottenere a propria cura e spese tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie per lo svolgimento dell'attività espositiva nello spazio concessogli in utilizzo, con esclusione di qualsiasi coinvolgimento della Concedente e/o del Centro Commerciale .

L'eventuale mancato conseguimento da parte dell'Espositore del necessario titolo abilitativo comunque denominato o la sua revoca/annullamento non comporteranno il diritto per lo stesso Espositore a sospendere o ridurre il pagamento del corrispettivo per l'utilizzo dello spazio espositivo, né tanto meno potranno esser ritenuti fonte di responsabilità in capo a UT o al Centro Commerciale.

E' ad esclusivo carico dell'Espositore, che si obbliga ad assolverlo prima dell'inizio dell'attività espositiva, il pagamento delle tasse e/o imposte cui sono subordinate l'attività stessa e le eventuali forme pubblicitarie connesse.

 

ARTICOLO 8. - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo, come indicato nel Contratto Pubblicitario, è fisso ed invariabile.

Il corrispettivo è dovuto anche se l'Espositore non svolgerà nello spazio concessogli  l'attività di promozione prevista, o anche se la svolgerà solo in parte, qualunque ne sia la ragione, anche per il caso di evento fortuito o forza maggiore, il cui rischio viene espressamente assunto dall'Espositore.

Il pagamento del corrispettivo deve avvenire anticipatamente, salva diversa disposizione nel Contratto Pubblicitario, in un’unica soluzione almeno 48 ore prima dell’inizio dell'attività espositiva, mediante bonifico bancario irrevocabile e con valuta riferita al giorno di inizio dell'esposizione sul seguente conto corrente bancario:  

BANCA Cassa di Risparmio di Firenze, Filiale di Piombino Via della Repubblica, 25/27

CODICE IBAN IT 70 A 06160 70720 100000001509

 

ARTICOLO 9. - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto Pubblicitario potrà ritenersi concluso solo quando, entro cinque giorni dalla proposta irrevocabile dell’Espositore o firma dello stesso di un Contratto con una Mandataria di UT e contestuale accettazione delle presenti Condizioni Generali di Contratto da parte dell'Espositore, a quest'ultimo giunga in forma scritta l'accettazione da parte di UT, anche se consegnata a mano, tramite fax o telegramma, o PEC.
ARTICOLO 10 . - DURATA

Il periodo di esposizione è indicato nel Contratto Pubblicitario; l'Espositore si impegna a rispettare i termini e quindi a garantire la esposizione nel periodo suddetto in quanto frutto di una programmazione operata per la miglior funzionalità di tutte le aree del Centro Commerciale.

Nel periodo di esposizione è compreso il tempo necessario per l'allestimento e lo smontaggio da parte dell'Espositore e/o suoi incaricati , da effettuarsi comunque il rispetto delle Norme del Centro Commerciale e secondo le specifiche indicazioni che saranno eventualmente fornite dal Responsabile del Centro stesso.

La durata non è prorogabile in modo tacito.

Alla data di scadenza lo spazio dovrà essere riconsegnato libero da cose e persone, nel medesimo stato in cui era stato concesso all'Espositore all'inizio del Contratto Pubblicitario. In difetto, tutti i beni , le attrezzature e quant'altro presente sullo spazio saranno rimossi a spese dell'Espositore e a cura di UT, senza alcun obbligo di custodia per quest'ultima. I beni rimossi saranno lasciati per tre giorni a disposizione dell'Espositore e successivamente, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione, ritenuti abbandonati.

La disponibilità dello spazio è garantita per tutta la durata del periodo di esposizione, salvo il caso in cui la Concedente ne dichiari l'indisponibilità per iniziative commerciali, ristrutturazioni, divieti o chiusure da parte dell'Autorità Pubblica . In tali casi, l'Espositore si impegna a liberare lo spazio entro le ore 9:00 del giorno successivo rispetto a quello per il quale ha ricevuto la richiesta scritta da parte della Concedente anche se consegnata a mano, tramite fax, telegramma o PEC. In caso contrario, il materiale verrà rimosso dalla Concedente con addebito delle relative spese, anche quelle di eventuale smontaggio e custodia presso il magazzino, all'Espositore. I beni rimossi saranno lasciati per tre giorni a disposizione dell'Espositore e successivamente, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione, ritenuti abbandonati. A fronte della richiesta di rilascio anticipato, l'Espositore rinuncia ad ogni pretesa di risarcimento, indennizzo o danni, fatta salva la restituzione entro 10 giorni successivi a quello del rilascio dello spazio, della parte proporzionale del corrispettivo, eventualmente già versato, per il periodo di tempo non goduto.

ARTICOLO 11. - RECESSO.

E' riconosciuta alla sola UT la facoltà di recedere dal Contratto Pubblicitario fino al giorno antecedente la data di inizio di ciascun allestimento indicata nel progetto allegato al Contratto Pubblicitario stesso.

In caso di recesso, sarà dovuta all'Espositore la sola restituzione degli importi eventualmente già accreditati al Concedente, senza che il primo possa pretendere alcunché a qualsiasi titolo in seguito al recesso, espressamente rinunciandovi ora per allora.

 

ARTICOLO 12 . - COPERTURE  ASSICURATIVE.

L'Espositore si obbliga a contrarre a propria cura e spese idonea polizza assicurativa per i rischi di danneggiamento dei propri beni, anche a causa di furto, incendio, esplosione, scoppio, acqua condotta, eventi socio politici, eventi atmosferici, dolo e colpa grave, con espressa esclusione di ogni rivalsa nei confronti di UT, del Centro Commerciale, del Consorzio tra gli operatori e dei singoli operatori.

Tale polizza dovrà avere un massimale pari al valore reale a nuovo dei beni e degli allestimenti  presenti nello spazio espositivo e di cui l'Espositore è l'unico custode.

L'Espositore si impegna a non introdurre negli spazi espositivi beni per un valore superiore a quello assicurato in polizza.

L'Espositore si impegna altresì a contrarre apposita polizza di assicurazione per i rischi d'incendio e responsabilità civile, ricorso vicini ed altri danni, di cui risultasse responsabile per l'uso dello Spazio Espositivo di cui al Contratto Pubblicitario per il massimale ivi stabilito, impegnandosi sin da ora in ogni caso a tenere indenne la Concedente da qualsiasi responsabilità per danni.

Entrambe le polizze di cui al presente articolo dovranno essere  consegnate a UT entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla richiesta. La mancata presentazione della polizza assicurativa nei termini sopra indicati legittimerà UT a ritenere risolto il Contratto Pubblicitario ai sensi dell'art.456 c.c. senza necessità di formale costituzione in mora.

ARTICOLO  13  - DIVIETO DI CESSIONE DEL Contratto Pubblicitario E DI SUB CONCESSIONE DEGLI SPAZI.

E' vietata la sub-concessione totale o parziale, anche a titolo gratuito, dello spazio espositivo nonché la cessione ad altri del Contratto Pubblicitario.

 
ARTICOLO 14. - DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E NORME IN TEMA DI SICUREZZA.

L'Espositore dichiara di aver ricevuto dalla Concedente il Piano di Evacuazione e l’informativa sui rischi specifici del  Centro Commerciale al cui interno è sita l'area espositiva, e di accettarne il contenuto, avendo piena conoscenza dei rischi esistenti negli ambienti in cui dovrà operare, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/2008.

L'Espositore si impegna a curare, sotto la propria esclusiva responsabilità , il rispetto da parte sua e dei propri incaricati di quanto disposto dal T.U. Sulla Sicurezza del Lavoro e la adozione, ai sensi del medesimo T.U.,  di tutti i provvedimenti e le misure atte ad evitare infortuni in relazione sia ai rischi specifici della propria attività sia in relazione agli ambienti e alle strutture in cui sarà chiamata ad operare.

 

ARTICOLO 15. - ISPEZIONI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

UT ha diritto, anche attraverso propri incaricati, di ispezionare in qualsiasi momento e senza preavviso  l'area espositiva concessa in utilizzo .

E' riconosciuta alla Concedente la facoltà di ritenere risolto il Contratto Pubblicitario, senza che da ciò sorga alcuna pretesa dell'Espositore a qualsivoglia risarcimento e/o indennizzo, nel caso in cui lo stesso Espositore violi anche solo uno degli obblighi statuiti nel Contratto Pubblicitario o nelle presenti Condizioni Generali di Contratto, oppure non li adempia con la diligenza richiesta; ai fini del rilascio trova, anche in questa ipotesi, applicazione l'art. 10.5. che precede.

Resta in ogni caso  salva la facoltà di UT di agire in giudizio per il recupero del quantum eventualmente ancora dovuto, oltre all'eventuale risarcimento del danno.

ARTICOLO  16  . - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia è competente il foro di Livorno. Atto soggetto ad IVA e non a registrazione.
 

ARTICOLO  17  . - TRATTAMENTO DATI.

L’espositore autorizza il trattamento dei propri dati personali allo scopo di consentire l'effettuazione del servizio oggetto della presente concessione.
 

ARTICOLO  18. – COMUNICAZIONI ED ELEZIONE DI DOMICILIO.

Qualsiasi comunicazione  ai sensi ed a fini del Contratto Pubblicitario potrà essere effettuata solo in forma scritta e sarà ritenuta valida se inviata ai recapiti indicati nel Contratto Pubblicitario.