Offerta imperdibile o specchietto per le allodole? Spesso, andando a caccia di sconti, ci siamo persi in una giungla di prezzi e ne siamo usciti con il dubbio, se non la certezza, che la preda siamo stati noi, caduti nella trappola di proposte allettanti ma in realtà ben poco vantaggiose. Per fare chiarezza, entra in vigore questo mese la nuova normativa sugli annunci di riduzioni di prezzo: il decreto legislativo 26/2023, pubblicato a fine marzo, recepisce le ultime direttive UE in materia che puntano a una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell’Unione per la protezione dei consumatori.
Ben ridotto
«La disposizione introduce l’obbligo per ogni esercente di indicare, per ogni annuncio di riduzione, quale fosse il prezzo precedente. Cioè il prezzo più basso applicato alla generalità dei consumatori nei 30 giorni prima dell’applicazione della riduzione del prezzo», spiega Paola Cavallo, responsabile dell’Ufficio legale di Ancc-Coop. Dovrebbe così venire meno il più classico dei trucchetti usati da chi vuole allettarci con sconti ingannevoli: alzare il prezzo per poi annunciare di averlo ridotto e in generale strombazzare riduzioni strepitose su prezzi precedenti del tutto irreali. Ora, per ogni prodotto, bisognerà indicare appunto il prezzo più basso praticato nell’ultimo mese e, su quello, praticare lo sconto. Come e dove potremo trovare queste informazioni? In negozio il prezzo “di partenza” deve sempre essere esposto, insieme a sconto e prezzo finale, mentre in caso di pubblicità collettiva e di comunicazioni generali di riduzione di prezzo relative a più punti vendita della stessa società (ad esempio, quelli che troviamo su cartelloni o volantini) l’indicazione del prezzo precedente è facoltativa, basta indicare solo quello finale già scontato o la sola percentuale di sconto. «Si tratta di una disposizione – evidenzia Maria Pia Piraccini, responsabile dell’Ufficio legale di Coop Italia – che tiene conto della possibilità che, in negozi diversi della stessa catena, per gli stessi prodotti ci siano prezzi di partenza diversi a cui viene applicato lo sconto. Visto che la legge non prevede di poter indicare il prezzo medio praticato nei diversi punti vendita, si vuole così evitare che ci siano comunicazioni fuorvianti o poco chiare per i consumatori».
Eccezioni alla regola
In generale, sono oggetto della nuova disciplina tutti gli annunci – in qualsiasi canale di distribuzione, fisico o on line – che diano l’impressione alle persone di trovarsi di fronte a una diminuzione del prezzo di vendita di un determinato bene in un certo lasso di tempo, rispetto a quello precedentemente applicato alla generalità dei clienti. Non si applica dunque a affermazioni generiche che alludono a una convenienza continuativa, come dichiarare “prezzi bassi” o “da noi la migliore convenienza”. Le nuove norme valgono invece, ad esempio, in occasione dei saldi. Semplice? Non del tutto, visto che i prezzi e le relative riduzioni possono riguardare prodotti molto diversi tra loro o venduti in situazioni particolari, che non sempre rendono applicabile questa regola tout court. «La nuova normativa – sottolinea Cavallo – punta a garantire la massima trasparenza a vantaggio dei consumatori, ma pone anche dei problemi e potrebbe determinare, paradossalmente, un calo delle promozioni». Ad esempio, se il prezzo su cui applicare lo sconto, in caso di annunci di riduzione, è sempre quello più basso negli ultimi 30 giorni, difficilmente si potranno ripetere grossi sconti nell’arco dello stesso mese. Anche per questo sono previste diverse eccezioni.
A sconti fatti
Cosa succede, ad esempio, nel caso di un prodotto nuovo, appena immesso sul mercato, che abbia meno di 30 giorni di “vita” in commercio? La nuova regola è valida, ma adattata: se annuncia uno sconto, il venditore dovrà indicare il periodo di tempo a cui il prezzo precedente fa riferimento. Nel caso si tratti di una nuova versione dello stesso prodotto – ad esempio, l’ultimo tipo di una certa lavatrice –, invece, non sarà necessario indicare quello dei vecchi modelli. La normativa non vale neppure per i cosiddetti “prezzi di lancio” di prodotti venduti per la prima volta, ossia con prezzi particolarmente vantaggiosi applicati per supportarne l’uscita, specificando o lasciando intendere che il prezzo normale applicato in futuro subirà aumenti. C’è poi il caso degli sconti crescenti: se magari – come accade nel caso dei saldi o di liquidazioni – il commerciante nel corso della stessa campagna di vendita applica via via uno sconto sempre più alto su un certo prodotto, il prezzo precedente da indicare resta sempre quello su cui si era basata la prima riduzione di prezzo. Sono escluse dalla normativa, invece, le vendite sottocosto: in questo caso non solo non dovrà essere indicato il prezzo precedente, ma il prezzo di vendita al pubblico sottocosto, a sua volta, non concorrerà in seguito a determinare il prezzo su cui calcolare lo sconto nelle successive campagne promozionali. Infatti, le vendite sottocosto sono già sottoposte a una normativa speciale che ne regolamenta il numero massimo e le modalità. E comunque, in questi casi, la reale convenienza è garantita dal fatto che, per definizione, il prodotto è venduto a un prezzo inferiore a quello d’acquisto da parte del venditore.
Un caso a parte
Tra i prodotti esclusi da questo meccanismo ci sono anche i beni deperibili, indicati dalla normativa in materia di pratiche commerciali sleali. Si tratta in particolare di quei prodotti agricoli e alimentari che per la loro natura o in fase di trasformazione potrebbero scadere entro 30 giorni dalla raccolta o dalla produzione; alcuni prodotti a base di carne; i preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a 60 giorni; quelli sfusi, anche se protetti da un involucro protettivo o refrigerati, se non sono stati sottoposti a trattamenti che ne aumentino la durata a oltre sessanta giorni; tutti i tipi di latte. Sempre in fatto di eccezioni, non sono comprese nella normativa sulle riduzioni di prezzo altre iniziative commerciali diverse dallo sconto vero e proprio: la pubblicità comparativa con i prezzi praticati dai concorrenti (regolata da norme apposite), o ancora le operazioni a premio, i programmi fedeltà, le promozioni che offrono buoni per successivi acquisti ai consumatori che abbiano già comprato certi prodotti, gli sconti abbinati per chi acquista 2 o più prodotti insieme. Sono escluse, ancora, le cosiddette promozioni ad personam come, ad esempio, lo sconto per il compleanno di una persona.
Ultimi chiarimenti
Buone notizie sul fronte delle nuove norme per i soci Coop, che continueranno a godere di offerte esclusive, e per gli “sconti antispreco”.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha chiarito anche gli ultimi aspetti sull’applicazione della legge, che riguarda i beni ma non i servizi. In particolare, le nuove norme non comprendono quelle offerte che sono dedicate solo a “gruppi” ben definiti, come i soci Coop o i possessori di carte fedeltà. Dunque, solo gli sconti proposti alla generalità dei clienti dovranno indicare il prezzo precedente, barrato e in evidenza, su cui è calcolato lo sconto. Mentre i soci Coop continueranno a godere di offerte esclusive e dedicate, che fra l’altro non concorreranno a determinare il prezzo di base di quei prodotti qualora successivamente venissero proposti, scontati, a tutti. La regola del “prezzo di partenza” da esibire non vale neppure per quegli sconti che si ottengono in modo condizionato a certi requisiti, come un tetto di spesa o un numero di pezzi massimi o minimi. E quando l’acquisto si fa on line? Per i beni acquistati su internet e pagati in negozio, il prezzo di partenza su cui viene calcolato lo sconto è sempre quello on line. Infine una buona notizia per la scontistica antispreco, cioè riservata a quei prodotti ancora buoni ma prossimi alla scadenza o con la confezione ammaccata che vengono venduti anche in Coop, con tagli di prezzo che arrivano anche al 50%, in appositi espositori. Anche per questi alimenti, bisognerà sì evidenziare il prezzo più basso dei 30 giorni precedenti su cui si calcola lo sconto, ma questa super-offerta non concorrerà a determinare il prezzo più basso per le offerte successive. «Si tratta di riduzioni di prezzo che riguardano poche referenze – dice Paola Cavallo, responsabile dell’Ufficio legale di Ancc- Coop – che per le loro caratteristiche non sono paragonabili a quelle vendute a prezzo pieno. In questo modo si risponde a esigenze ambientali e sociali, salvaguardando le tante iniziative di lotta allo spreco e salvando prodotti che, altrimenti, rischierebbero di essere buttati».
Multe senza sconto
E l’esercente che non si adegua a queste indicazioni? Rischia multe da 516 a 3.100 euro, che variano in base a natura, gravità, entità e durata della violazione, al fatto se si sia attivato o meno per attenuare il danno subito dai consumatori o per porvi rimedio, che abbia o meno commesso violazioni ai danni dei consumatori in precedenza, anche all’estero, ai benefici che ne ha ricavato (impropriamente). Chi dovesse accorgersi che la legge non è rispettata, può rivolgersi al proprio comune, chiamato a vigilare: le multe dovrebbero essere applicate dalla Polizia municipale.